Art. 161
ConvenzioneTitolo II

Art. 161

181 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all' se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 4,5%. 2. La percentuale fissata al paragrafo 1 è dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza accesso sul mare e insulari. 3. Qualora, in seguito ad una calamità naturale, la produzione del prodotto considerata abbia subito un calo notevole nell'anno che precede quello di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata in base alla media dei proventi da esportazione del prodotto in questione nei primi tre anni di riferimento anziché in base ai proventi complessivi da esportazione relativi all'anno che precede quello di applicazione. Per calo notevole della produzione si intende un calo di almeno il 50% rispetto alla produzione media dei primi tre anni di riferimento.
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