Convenzione
Art. 16
16 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti ricorrono a strumenti di cooperazione che rispondano ai principi di solidarietà e di mutuo interesse e che sono adattati alla situazione economica e sociale degli Stati ACP e della Comunità, nonché all'evoluzione del loro ambiente internazionale.
Tali strumenti sono principalmente diretti, grazie al rinforzamento dei meccanismi e sistemi messi in atto:
- ad aumentare gli scambi commerciali tra le parti contraenti;
- a sostenere lo sforzo di sviluppo autonomo degli Stati ACP con un rafforzamento della loro capacità nazionale di innovazione, adattamento e trasformazione della tecnologia;
- ad aiutare gli Stati ACP ad accedere ai mercati dei capitali e ad incoraggiare gli investimenti privati diretti europei a contribuire allo sviluppo degli Stati ACP;
- a rimediare all'instabilità dei proventi d'esportazione dei prodotti agricoli di base degli Stati ACP e ad aiutare questi ultimi a far fronte a gravi perturbazioni del loro settore minerario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-16