Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 30 mar 1986
Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti ricorrono a strumenti di cooperazione che rispondano ai principi di solidarietà e di mutuo interesse e che sono adattati alla situazione economica e sociale degli Stati ACP e della Comunità, nonché all'evoluzione del loro ambiente internazionale. Tali strumenti sono principalmente diretti, grazie al rinforzamento dei meccanismi e sistemi messi in atto: - ad aumentare gli scambi commerciali tra le parti contraenti; - a sostenere lo sforzo di sviluppo autonomo degli Stati ACP con un rafforzamento della loro capacità nazionale di innovazione, adattamento e trasformazione della tecnologia; - ad aiutare gli Stati ACP ad accedere ai mercati dei capitali e ad incoraggiare gli investimenti privati diretti europei a contribuire allo sviluppo degli Stati ACP; - a rimediare all'instabilità dei proventi d'esportazione dei prodotti agricoli di base degli Stati ACP e ad aiutare questi ultimi a far fronte a gravi perturbazioni del loro settore minerario.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-16