Convenzione›Titolo II
Art. 150
170 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione:
a) nella Comunità, da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all';
b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all' per il quale è concessa tale deroga;
c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'.
2. A richiesta di uno o più Stati ACP relativa ad uno o più prodotti elencati all', il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato o gli Stati ACP richiedenti, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.
3. A richiesta di uno Stato ACP che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunità, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato ACP richiedente, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-150