Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione nel settore della pesca ha lo scopo di aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse ittiche al fine di aumentare la produzione destinata al consumo interno, nel contesto degli sforzi intesi ad accrescere la loro sicurezza alimentare e la produzione destinata all'esportazione. Essa è concepita nel reciproco interesse delle parti contraenti e nel rispetto delle loro politiche della pesca.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-15