Convenzione
Art. 143
77 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.
Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni agli articoli da 129 a 142, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all', in particolare nei casi seguenti:
1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;
2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all', paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, dovrebbero beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri;
3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci;
4) se la Comunità o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformità dell', possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell', paragrafo 3.
Storico versioni
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