Convenzione
Art. 141
75 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-141