Convenzione
Art. 140
74 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti della applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all', paragrafo 1.
2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.
3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri potrebbero prendere conformemente all', paragrafo 1, se particolari circostanze rendessero necessarie tali decisioni.
4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.
5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
6. Le consultazioni preventive così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente alla dichiarazione comune allegata alla presente convenzione.
Storico versioni
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