Convenzione
Art. 139
73 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.
2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali.
3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni degli Stati ACP interessate nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-139