Art. 134
Convenzione

Art. 134

68 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all', paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-134