Art. 130
Convenzione

Art. 130

64 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell' del trattato o che sono - soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti: i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita; b) se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP; c) nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, entro un termine non superiore a sei mesi dalla loro presentazione. Nel contesto della lettera a), punto ii) la Comunità decide in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione; d) il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima. Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità: - sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a); - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita; e) se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-130