Art. 129
Convenzione

Art. 129

63 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro. 2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali delle parti contraenti. 3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-129