Convenzione
Art. 128
62 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione si propone altresì di favorire la diffusione, negli Stati membri della Comunità, dei beni e dei servizi culturali ACP che siano altamente rappresentativi delle loro identità culturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-128