Art. 125
Convenzione

Art. 125

59 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione contribuisce alle azioni che rientrano nell'ambito delle politiche degli Stati ACP riguardanti la promozione delle identità culturali dei loro popoli, la loro produzione culturale, la preservazione e l'arricchimento del loro patrimonio culturale nonché la diffusione dei beni e dei servizi culturali degli Stati ACP.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-125