Convenzione
Art. 120
54 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione appoggia gli sforzi de gli Stati ACP, per disporre di una struttura scientifica e tecnica propria, essa contribuisce alla realizzazione di programmi di ricerca definiti dagli Stati ACP e integrati alle altre azioni di sviluppo.
2. I programmi di ricerca vengono realizzati in via prioritaria nell'ambito nazionale o regionale degli Stati ACP e tengono conto delle esigenze e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. Essi sostengono lo sviluppo nei settori prioritari e comportano, in funzione delle necessità, le azioni seguenti:
a) il rafforzamento o la creazione di istituti di ricerca fondamentale o applicata;
b) la cooperazione scientifica e tecnologica degli Stati ACP fra loro e con altri paesi in sviluppo;
c) la valorizzazione delle tecnologie locali, il vaglio delle tecnologie importate e il loro adattamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP;
d) il miglioramento dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
e) la divulgazione dei risultati della ricerca presso gli utilizzatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-120