Convenzione
Art. 119
53 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedibili, ai livelli e nei settori designati come prioritari dai programmi nazionali e regionali, la cooperazione fornisce un sostegno:
a) alla creazione e allo sviluppo di istituti di formazione e di insegnamento;
b) agli sforzi degli Stati ACP per ristrutturare i loro istituti e sistemi di istruzione, per rinnovarne il contenuto, i metodi e le tecnologie, in modo da aumentare l'efficacia e diminuire il costo di tutti i tipi di formazione;
c) alla redazione dell'inventario delle competenze e delle formazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo di ciascuno Stato ACP;
d) alle azioni dirette di formazione e di istruzione, in particolare ai programmi di alfabetizzazione e di formazione non tradizionale, a fini funzionali e professionali;
e) alla formazione dei formatori, dei pianificatori della istruzione e degli specialisti in tecnologie educative;
f) all'individuazione delle necessità degli Stati ACP in materia di nuove tecnologie adattate e alla acquisizione delle stesse;
g) ad associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e tecniche tra università ed istituti di istruzione superiore negli Stati ACP e nella Comunità.
2. Le azioni di formazione sono concepite sotto forma di programmi integrati intesi a raggiungere un obiettivo ben definito in un determinato settore o in un ambito più generale.
3. Queste azioni sono condotte prioritariamente nello Stato ACP o nella regione che ne beneficia. Esse possono essere realizzate se necessario in un altro Stato ACP o in uno Stato membro della Comunità. Per formazioni specializzate particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP possono eccezionalmente essere realizzate azioni di formazione in un altro paese in sviluppo.
Storico versioni
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