Art. 112
ConvenzioneTitolo VII

Art. 112

258 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Dei mezzi finanziari previsti all' per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli Stati ACP, un importo di 1.000 milioni di ECU è riservato al finanziamento dei loro progetti e programmi regionali.
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