Convenzione›Titolo VII
Art. 108
254 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di cooperazione regionale sono formulate da ciascuno Stato ACP partecipante ad un'azione regionale.
2. Qualora un'azione di cooperazione regionale possa, per sua natura, interessare altri Stati ACP, la Commissione, d'intesa con gli Stati che hanno presentato la domanda, informa i suddetti Stati ACP o, se del caso, l'insieme degli Stati ACP. Gli Stati ACP interessati confermano quindi la loro intenzione di partecipare all'azione.
A prescindere da questa procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento purchè sia stata presentata da almeno due Stati ACP. La decisione sul finanziamento sarà adottata non appena gli Stati consultati avranno comunicato le loro intenzioni.
3. Qualora un solo Stato ACP sia associato a paesi non ACP alle condizioni previste all', la sua sola domanda è sufficiente.
4. Gli organismi di cooperazione regionale possono formulare domande di finanziamento per una o più azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con l'accordo esplicito degli Stati ACP loro membri.
5. Ciascuna domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comportare, se del caso, proposte riguardanti:
a) da un lato, la proprietà dei beni e servizi da finanziare nell'ambito dell'azione, nonché la ripartizione delle responsabilità in materia di funzionamento e di manutenzione;
b) dall'altro, la designazione dell'ordinatore regionale e dello Stato o dell'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli Stati o organismi ACP partecipanti.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-108