Convenzione›Titolo VII
Art. 105
251 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria e tecnica agli organismi regionali esistenti o alla creazione di nuovi organismi regionali qualora si rivelino indispensabili per conseguire gli obiettivi della cooperazione regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-105