Art. 104
ConvenzioneTitolo VII

Art. 104

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In vigore dal 30 mar 1986
I progetti e i programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiettivi e le caratteristiche che le sono peculiari, sono eseguiti secondo le modalità e le procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica, qualora rientrino in quest'ultima.
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