Art. 100
ConvenzioneTitolo VI

Art. 100

246 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all', possono essere assegnati da ciascuno Stato ACP al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dagli articoli da 95 a 99, il contributo della Comunità al finanziamento di queste azioni quando esse siano di carattere regionale, può raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale previsti all', l'importo di 60 milioni di ECU.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-100