Accordo
Art. 9
376 / 399In vigore dal 30 mar 1986
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1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1984, nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.
Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e
delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme.
2. Gli importi indicati dall', paragrafo 1 sono aumentati delle altre eventuali entrate del Fondo; senza pregiudizio dell', paragrafo 2 della convenzione e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 4 sull'assegnazione di queste altre eventuali entrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-9