Accordo
Art. 7
374 / 399In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a
esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.
2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del
presente accordo e alle condizioni previste dall', la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-7