Art. 7
Accordo

Art. 7

374 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall', la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-7