Art. 6
Accordo

Art. 6

373 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni di cui essa assicura la gestione. 2. Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, essa stabilisce lo scadenzario delle richieste di contributi relativo alla loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al più presto alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 4. 3. La Commissione rinuncia completamente o parzialmente alla richiesta di una parte scaduta nel corso di un esercizio quando gli importi disponibili sono sufficienti per coprire le necessità di pagamento fino alla prossima scadenza. 4. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi di azioni o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonché agli , rimangono depositati, secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all', sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-6