Art. 5
Accordo

Art. 5

372 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori in conformità della convenzione e della decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie.
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