Art. 29
Accordo

Art. 29

396 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo. 2. Senza pregiudizio del paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all' del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'. 3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall', paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite. 5. La Commissione predispone, di concerto con la Banca, l'elenco delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esplica il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-29