Art. 26
Accordo

Art. 26

393 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all' della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ECU. 2. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o più Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorità competenti dei paesi e territori.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-26