Accordo
Art. 24
391 / 399In vigore dal 30 mar 1986
.
Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura
delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il comitato dell' di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, presentategli ufficialmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-24