Art. 24
Accordo

Art. 24

391 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il comitato dell' di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, presentategli ufficialmente.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-24