Art. 23
Accordo

Art. 23

390 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Il comitato dell' dà un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio, presentategli dalla Banca. Il rappresentante della Commissione può presentare in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il comitato dell' dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero. 2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell' espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonché l'uso che si è fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore. 3. Se il comitato dell' dà parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato dell', la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 4. Se il comitato dell' dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato dell', la Banca, conformemente all' della convenzione, in particolare ai paragrafi 5, 6 e 7, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere: - che il problema venga sollevato in seno al comitato dell', oppure - di essere intesi dall'organo competente della Banca. Al termine dell'audizione ed entro i termini di cui all', paragrafo 8 della convenzione, la Banca può: - decidere di non dare seguito alla proposta, oppure - chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell' di adire quanto prima il Consiglio. In quest'ultimo caso, la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere del comitato dell' e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonché di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del comitato dell'. Se il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.
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