Art. 21
Accordo

Art. 21

388 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Le proposte di finanziamento, corredate del parere del comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposte di finanziamento oppure adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del comitato del FES. In quest'ultimo caso, qualora non abbia deciso di adire il comitato dell', lo Stato ACP interessato può, conformemente all', paragrafo 7 della convenzione, trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonché essere sentito dal Presidente o dai membri del Consiglio. 3. Salvo circostanze eccezionali la decisione definitiva della Comunità è adottata entro un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla trasmissione allo Stato o agli Stati ACP della proposta di finanziamento. 4. La Commissione informa regolarmente il comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o più Stati ACP.
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