Accordo
Art. 19
386 / 399In vigore dal 30 mar 1986
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1. Il comitato del FES dà il proprio parere in merito alle
proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni suscettibili di beneficiare di sovvenzioni o prestiti speciali o del sistema speciale di finanziamento, presentategli dalla Commissione ed eventualmente emendate per tener conto delle osservazioni fatte dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
2. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la
posizione dei progetti o dei programmi di azioni nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati, nonché il loro adeguamento alle politiche settoriali sostenute dalla Comunità.
Esse indicano l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunità nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto nel detto settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-19