Art. 10
Accordo

Art. 10

377 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Fatti salvi gli o 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'. 2. Fatti salvi gli , i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-10