Accordo
Art. 10
377 / 399In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Fatti salvi gli o 21 e ferme restando le
attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
2. Fatti salvi gli , i capitali di rischio e
gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-10