Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.
Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. 403 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
403 articoli
Convenzione
Art. 1 TERZA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOMÈ L'8 DICEMBRE 1984 Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Art. 2 ARTICOLO 2 La cooperazione ACP-CEE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di ist Art. 3 ARTICOLO 3 Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di Art. 4 ARTICOLO 4 La cooperazione ACP-CEE sostiene gli sforzi degli Stati ACP per uno sviluppo pi Art. 5 ARTICOLO 5 Nella prospettiva di uno sviluppo economico più equilibrato ed autonomo degli S Art. 6 ARTICOLO 6 Per rafforzare l'autonomia collettiva degli Stati ACP, la presente convenzione Art. 7 ARTICOLO 7 Le parti contraenti riconoscono la necessità di accordare un trattamento partic Art. 8 ARTICOLO 8 Per migliorare l'efficacia degli strumenti della presente convenzione, le parti Art. 9 ARTICOLO 9 Nell'ambito delle rispettive competenze, le istituzioni della convenzione esami Art. 10 ARTICOLO 10 La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sul Art. 11 ARTICOLO 11 Nel contesto degli sforzi per la protezione dell'ambiente ed il ripristino deg Art. 12 ARTICOLO 12 La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'autosufficienza e l Art. 13 ARTICOLO 13 La cooperazione nel settore delle miniere e dell'energia mira a promuovere ed Art. 14 ARTICOLO 14 Le parti contraenti, riconoscendo la funzione essenziale che l'industria svolg Art. 15 ARTICOLO 15 La cooperazione nel settore della pesca ha lo scopo di aiutare gli Stati ACP a Art. 16 ARTICOLO 16 Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti cont Art. 17 ARTICOLO 17 Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti c Art. 18 ARTICOLO 18 Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle pa Art. 19 ARTICOLO 19 La Comunità contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apport Art. 20 ARTICOLO 20 Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e più stabile flusso Art. 21 ARTICOLO 21 Data la situazione di estrema dipendenza dalle esportazioni di prodotti di bas Art. 22 ARTICOLO 22 Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il C Art. 23 ARTICOLO 23 1. Il Consiglio dei Ministri è composto, da un lato, dai membri del Consiglio Art. 24 ARTICOLO 24 1. Il Comitato degli Ambasciatori è composto, da un lato, dal Rappresentante P Art. 25 ARTICOLO 25 1. L'Assemblea paritetica è composta in numero uguale, da un lato, da membri d Art. 26 ARTICOLO 26 La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamen Art. 27 ARTICOLO 27 1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 Art. 28 ARTICOLO 28 1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle prod Art. 29 ARTICOLO 29 Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garanti Art. 30 ARTICOLO 30 Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano: - l'organizzazione dei pr Art. 31 ARTICOLO 31 La cooperazione nel settore della ricerca agricola contribuisce: - a sviluppar Art. 32 ARTICOLO 32 Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalità e proc Art. 33 ARTICOLO 33 1. Le azioni della Comunità a favore della sicurezza alimentare degli Stati AC Art. 34 ARTICOLO 34 1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità si impegna Art. 35 ARTICOLO 35 1. Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di a Art. 36 ARTICOLO 36 Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta partico Art. 37 ARTICOLO 37 1. Il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale è a disposizione de Art. 38 ARTICOLO 38 1. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'esistenza fisica, economica e Art. 39 ARTICOLO 39 Le due parti riconoscono che l'arresto della degradazione del patrimonio fondi Art. 40 ARTICOLO 40 1. L'ampiezza nello spazio e nel tempo del fenomeno e l'entità dei mezzi da po Art. 41 ARTICOLO 41 Le azioni da intraprendere, appoggiate eventualmente dalla ricerca, riguardano Art. 42 ARTICOLO 42 L'accelerazione del processo di ripristino dell'equilibrio ecologico implica i Art. 43 ARTICOLO 43 La Comunità fornisce il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati AC Art. 44 ARTICOLO 44 In considerazione della situazione di estrema dipendenza delle economie di gra Art. 45 ARTICOLO 45 A questo fine nel settore dei prodotti agricoli di base, la cooperazione deve Art. 46 ARTICOLO 46 Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono: a) d'intraprende Art. 47 ARTICOLO 47 In considerazione dell'entità e della persistenza dei problemi attinenti ai pr Art. 48 ARTICOLO 48 Il Comitato dei prodotti agricoli di base, il cui regolamento interno è adotta Art. 49 ARTICOLO 49 Ci si adopera per intensificare le consultazioni tra gli Stati ACP e la Comuni Art. 116 ARTICOLO 116 1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progett Art. 117 ARTICOLO 117 L'istruzione dei progetti e dei programmi tiene conto: a) per quanto attiene Art. 118 ARTICOLO 118 La cooperazione contribuisce alla valorizzazione delle risorse umane, nel qua Art. 119 ARTICOLO 119 1. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedi Art. 120 ARTICOLO 120 1. La cooperazione appoggia gli sforzi de gli Stati ACP, per disporre di una Art. 121 ARTICOLO 121 La cooperazione in materia di informazione è intesa a: a) incrementare la cap Art. 122 ARTICOLO 122 1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stre Art. 123 ARTICOLO 123 1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizza Art. 124 ARTICOLO 124 Le azioni destinate a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni AC Art. 125 ARTICOLO 125 La cooperazione contribuisce alle azioni che rientrano nell'ambito delle poli Art. 126 ARTICOLO 126 1. Le azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP s Art. 127 ARTICOLO 127 La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti: a) la salvaguard Art. 128 ARTICOLO 128 La cooperazione si propone altresì di favorire la diffusione, negli Stati mem Art. 129 ARTICOLO 129 1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente con Art. 130 ARTICOLO 130 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella C Art. 131 ARTICOLO 131 1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stat Art. 132 ARTICOLO 132 1. L'articolo 131 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importaz Art. 133 ARTICOLO 133 Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può ess Art. 134 ARTICOLO 134 Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misur Art. 135 ARTICOLO 135 1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazion Art. 136 ARTICOLO 136 1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP n Art. 137 ARTICOLO 137 A meno che vi abbia già proceduto in applicazione delle precedenti convenzion Art. 138 ARTICOLO 138 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti o Art. 139 ARTICOLO 139 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti g Art. 140 ARTICOLO 140 1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clau Art. 141 ARTICOLO 141 Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Mini Art. 142 ARTICOLO 142 In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si Art. 143 ARTICOLO 143 Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presen Art. 144 ARTICOLO 144 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alc Art. 145 ARTICOLO 145 Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercia Art. 146 ARTICOLO 146 Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazion Art. 175 ARTICOLO 175 1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomè firmata il Art. 176 ARTICOLO 176 Per contribuire alla creazione di una base più solida per lo sviluppo degli S Art. 177 ARTICOLO 177 1. Il sistema previsto all'articolo 176 si applica in particolare ai seguenti Art. 178 ARTICOLO 178 1. Ai fini precisati all'articolo 176, e per tutta la durata di applicazione Art. 179 ARTICOLO 179 1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'artic Art. 180 ARTICOLO 180 Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia real Art. 181 ARTICOLO 181 La richiesta di intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina cong Art. 182 ARTICOLO 182 L'intervento di cui all'articolo 180 è orientato verso gli obiettivi definiti Art. 183 ARTICOLO 183 1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degr Art. 184 ARTICOLO 184 Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimbo Art. 194 ARTICOLO 194 Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi fi Art. 195 ARTICOLO 195 1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte Art. 207 ARTICOLO 207 1. La cooperazione tecnica ha lo scopo di apportare un maggior sostegno allo Art. 208 ARTICOLO 208 1. La cooperazione tecnica può essere o connessa alle operazioni o essere gen Art. 209 ARTICOLO 209 1. La cooperazione tecnica fa l'oggetto di contratti stipulati con singoli es Art. 210 ARTICOLO 210 1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata. 2. Tutta Art. 211 ARTICOLO 211 1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a gara, la Commis Art. 212 ARTICOLO 212 1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorità Art. 213 ARTICOLO 213 Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnic Art. 214 ARTICOLO 214 La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni d'istruzione e forma Art. 215 ARTICOLO 215 1. Gli interventi finanziati dalla Comunità, complementari agli sforzi propri Art. 216 ARTICOLO 216 1. Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto prog Art. 217 ARTICOLO 217 Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che r Art. 218 ARTICOLO 218 1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi auto Art. 219 ARTICOLO 219 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la Art. 220 ARTICOLO 220 1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziam Art. 221 ARTICOLO 221 1. Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento pos Art. 222 ARTICOLO 222 1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione de Art. 223 ARTICOLO 223 1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziament Art. 224 ARTICOLO 224 1. a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel co Art. 248 ARTICOLO 248 Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi c Art. 249 ARTICOLO 249 Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai Art. 250 ARTICOLO 250 Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di Art. 251 ARTICOLO 251 Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esam Art. 252 ARTICOLO 252 Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e presta Art. 253 ARTICOLO 253 Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di d Art. 254 ARTICOLO 254 Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri proc Art. 256 ARTICOLO 256 Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiu Art. 257 ARTICOLO 257 1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno svilup Art. 258 ARTICOLO 258 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP me Art. 259 ARTICOLO 259 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP se Art. 260 ARTICOLO 260 1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono: Botswana Burkina Faso Burundi Re Art. 261 ARTICOLO 261 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 259 a favore degli Stati ACP se Art. 262 ARTICOLO 262 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP in Art. 263 ARTICOLO 263 1. Gli Stati ACP insulari sono: Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Capo Verde Art. 264 ARTICOLO 264 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 262 a favore degli Stati ACP in Art. 265 ARTICOLO 265 Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da Art. 266 ARTICOLO 266 1. Il Consiglio dei Ministri può deliberare validamente soltanto se è present Art. 267 ARTICOLO 267 La Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro de Art. 268 ARTICOLO 268 1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Art. 269 ARTICOLO 269 1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime pr Art. 270 ARTICOLO 270 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Art. 271 ARTICOLO 271 Il Consiglio dei Ministri può delegare una parte delle sue competenze al Comi Art. 272 ARTICOLO 272 1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle a Art. 273 ARTICOLO 273 1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno dal Rap Art. 274 ARTICOLO 274 Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministr Art. 275 ARTICOLO 275 I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Con Art. 276 ARTICOLO 276 L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 2 Art. 277 ARTICOLO 277 1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta i Art. 278 ARTICOLO 278 l. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente co Art. 279 ARTICOLO 279 Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente conven Art. 280 ARTICOLO 280 Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzio Art. 281 ARTICOLO 281 I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono d Art. 282 ARTICOLO 282 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natu Art. 283 ARTICOLO 283 Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati Art. 284 ARTICOLO 284 1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunità, quest'ultima, non a Art. 285 ARTICOLO 285 1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente Art. 286 ARTICOLO 286 1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese s Art. 287 ARTICOLO 287 1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione Art. 288 ARTICOLO 288 1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territori Art. 289 ARTICOLO 289 1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato Art. 290 ARTICOLO 290 A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri confe Art. 291 ARTICOLO 291 La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decor Art. 292 ARTICOLO 292 La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di Art. 293 ARTICOLO 293 I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integr Art. 294 ARTICOLO 294 La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, titolo II SVILUPPO DELLA PESCA
Art. 50 ARTICOLO 50 Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono l'urgente necessità di promuovere lo s Art. 51 ARTICOLO 51 Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati Art. 52 ARTICOLO 52 L'aiuto della Comunità allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un so Art. 53 ARTICOLO 53 La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolger Art. 54 ARTICOLO 54 Gli Stati ACP e la CEE riconoscono la necessità di cooperare o direttamente o Art. 55 ARTICOLO 55 La Comunità e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di eser Art. 56 ARTICOLO 56 Se degli Stati ACP situati nella stessa subregione in cui sono situati territo Art. 57 ARTICOLO 57 La Comunità e gli Stati ACP riconoscono il valore di un'impostazione regionale Art. 58 ARTICOLO 58 La Comunità e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad a Art. 59 ARTICOLO 59 Le condizioni soddisfacenti per ambo le parti, menzionate all'articolo 55, rig Art. 147 ARTICOLO 147 1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da es Art. 148 ARTICOLO 148 1. I prodotti contemplati sono i seguenti: ================================== Art. 149 ARTICOLO 149 Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più Art. 150 ARTICOLO 150 1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivan Art. 151 ARTICOLO 151 Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica i Art. 152 ARTICOLO 152 Ai fini precisati all'articolo 147, la Comunità destina al sistema, per la du Art. 153 ARTICOLO 153 1. L'importo globale di cui all'articolo 152 è suddiviso in un numero di fraz Art. 154 ARTICOLO 154 Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costitui Art. 155 ARTICOLO 155 1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di Art. 156 ARTICOLO 156 Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 152, il Consiglio dei Mi Art. 157 ARTICOLO 157 Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, Art. 158 ARTICOLO 158 1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una Art. 159 ARTICOLO 159 1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo Art. 160 ARTICOLO 160 1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di ri Art. 161 ARTICOLO 161 1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'espor Art. 162 ARTICOLO 162 1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai ris Art. 163 ARTICOLO 163 Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei casi seguenti: a) se la r Art. 164 ARTICOLO 164 Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destin Art. 165 ARTICOLO 165 1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'arti Art. 166 ARTICOLO 166 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizz Art. 167 ARTICOLO 167 1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esam Art. 168 ARTICOLO 168 1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire Art. 169 ARTICOLO 169 1. Un caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui ri Art. 170 ARTICOLO 170 1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disp Art. 171 ARTICOLO 171 1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, l Art. 172 ARTICOLO 172 Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno Art. 173 ARTICOLO 173 1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito Art. 174 ARTICOLO 174 1. L'importo di cui all'articolo 173, paragrafo 3 viene riversato al sistema titolo III SVILUPPO INDUSTRIALE
Art. 60 ARTICOLO 60 La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo che l'industrializzazione svolge una Art. 61 ARTICOLO 61 La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP mira, in particola Art. 62 ARTICOLO 62 Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunità contribuisce alla Art. 63 ARTICOLO 63 La Comunità offre agli Stati ACP il proprio appoggio per migliorare il loro qu Art. 64 ARTICOLO 64 In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunità fornisce l'assistenza nec Art. 65 ARTICOLO 65 La Comunità apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsi Art. 66 ARTICOLO 66 Nell'interesse comune, la Comunità contribuisce allo sviluppo della cooperazio Art. 67 ARTICOLO 67 La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imp Art. 68 ARTICOLO 68 Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le Art. 69 ARTICOLO 69 Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi Art. 70 ARTICOLO 70 1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del C Art. 71 ARTICOLO 71 Il Centro per lo sviluppo industriale contribuisce alla creazione ed al raffor Art. 72 ARTICOLO 72 Nel quadro degli obiettivi fissati all'articolo 71, è compito del Centro: a) r Art. 73 ARTICOLO 73 1. Il Centro è diretto da un direttore, assistito da un direttore aggiunto, en Art. 74 ARTICOLO 74 Nell'applicazione del presente titolo, la Comunità rivolge particolare attenzi sezione 1 Obiettivi e principi
Art. 185 ARTICOLO 185 La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti: a) app Art. 186 ARTICOLO 186 La cooperazione finanziaria e tecnica: a) è attuata sulla base degli obiettiv titolo IV SVILUPPO DEL POTENZIALE MINERARIO E ENERGETICO
Art. 75 ARTICOLO 75 Data la gravità della situazione energetica nella maggioranza degli Stati ACP, Art. 76 ARTICOLO 76 La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazion Art. 77 ARTICOLO 77 Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energet Art. 78 ARTICOLO 78 La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore Art. 79 ARTICOLO 79 A richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprende azioni di assistenz Art. 80 ARTICOLO 80 Tenendo conto dei fattori economici a livello nazionale e internazionale ed in Art. 81 ARTICOLO 81 Al fine di sostenere gli sforzi per la coltivazione delle risorse minerarie de Art. 82 ARTICOLO 82 Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunità è disposta ad accordare Art. 83 ARTICOLO 83 La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso, le sue r Art. 240 ARTICOLO 240 Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per l Art. 241 ARTICOLO 241 1. Al fine di accelerare maggiormente la cooperazione allo sviluppo nonché l' Art. 242 ARTICOLO 242 1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capa Art. 243 ARTICOLO 243 1. Le parti contraenti ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare g Art. 244 ARTICOLO 244 1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul ca Art. 245 ARTICOLO 245 Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunità Art. 246 ARTICOLO 246 1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi d Art. 247 ARTICOLO 247 1. In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi d titolo V TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Art. 84 ARTICOLO 84 1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti s Art. 85 ARTICOLO 85 1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurar Art. 86 ARTICOLO 86 1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marit Art. 87 ARTICOLO 87 1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazio Art. 88 ARTICOLO 88 Nel contesto della cooperazione si seguono con attenzione l'incoraggiamento de Art. 89 ARTICOLO 89 Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è Art. 90 ARTICOLO 90 Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicur Art. 91 ARTICOLO 91 Per garantire l'attuazione efficace degli articoli da 86 a 90, possono aver lu Art. 92 ARTICOLO 92 1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenz Art. 93 ARTICOLO 93 In tutti i settori relativi ai trasporti e alle comunicazioni viene rivolta pa Art. 94 ARTICOLO 94 Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni veng Art. 255 ARTICOLO 255 Particolare attenzione è prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocc titolo VI SVILUPPO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI
Art. 95 ARTICOLO 95 Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 129, le parti contraenti int Art. 96 ARTICOLO 96 1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei Art. 97 ARTICOLO 97 Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperaz Art. 98 ARTICOLO 98 Conformemente alle modalità e procedure di cui al titolo III della terza parte Art. 99 ARTICOLO 99 Tra gli strumenti previsti dalla presente convenzione e conformemente agli art Art. 100 ARTICOLO 100 Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di titolo VII COOPERAZIONE REGIONALE
Art. 101 ARTICOLO 101 La Comunità sostiene gli sforzi degli Stati ACP per promuovere lo sviluppo co Art. 102 ARTICOLO 102 1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra: - più Stati ACP; Art. 103 ARTICOLO 103 Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione Art. 104 ARTICOLO 104 I progetti e i programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiett Art. 105 ARTICOLO 105 La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria e tecnica agli organismi regio Art. 106 ARTICOLO 106 Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzi Art. 107 ARTICOLO 107 Fatto salvo l'articolo 106, l'ammontare del contributo della Comunità, a tito Art. 108 ARTICOLO 108 1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di co Art. 109 ARTICOLO 109 Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regi Art. 110 ARTICOLO 110 Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di coope Art. 111 ARTICOLO 111 Per promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati Art. 112 ARTICOLO 112 Dei mezzi finanziari previsti all'articolo 194 per lo sviluppo culturale, eco Art. 113 ARTICOLO 113 Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'artic titolo VIII COOPERAZIONE SOCIO-CULTURALE
Art. 114 ARTICOLO 114 La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentra Art. 115 ARTICOLO 115 1. La cooperazione socio-culturale trova espressione: - nella presa in consid sezione 2 Campo d'applicazione
Art. 187 ARTICOLO 187 Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica Art. 188 ARTICOLO 188 1. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre accordata, su richiesta, p Art. 189 ARTICOLO 189 Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali neces Art. 190 ARTICOLO 190 1. Nel quadro delle priorità fissate dagli Stati ACP e della cooperazione reg Art. 191 ARTICOLO 191 1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) Art. 196 ARTICOLO 196 1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati A Art. 225 ARTICOLO 225 1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica è realizzata con le Art. 226 ARTICOLO 226 1. La Commissione designa l'ordinatore principale del fondo, responsabile del Art. 227 ARTICOLO 227 1. a) Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che ra Art. 228 ARTICOLO 228 1. a) Per l'attuazione della presente convenzione e per le risorse gestite da Art. 229 ARTICOLO 229 1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di que Art. 230 ARTICOLO 230 I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi agli Stati A Art. 231 ARTICOLO 231 Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle sp sezione 3 Responsabilita' degli Stati ACP e della Comunita'
Art. 192 ARTICOLO 192 1. Gli interventi finanziati dalla Comunità sono attuati dagli Stati ACP e da Art. 193 ARTICOLO 193 1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di r Art. 197 ARTICOLO 197 1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovven Art. 198 ARTICOLO 198 Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità offre la propria assistenza tecnica Art. 232 ARTICOLO 232 1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le Art. 233 ARTICOLO 233 1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare Art. 234 ARTICOLO 234 Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanzi Art. 235 ARTICOLO 235 Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati Art. 236 ARTICOLO 236 1. Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente p Art. 237 ARTICOLO 237 1. Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei Art. 238 ARTICOLO 238 1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP sezione 4 Capitali di rischio
Art. 199 ARTICOLO 199 1. Per aiutare l'attuazione di operazioni che presentino un interesse general Art. 239 ARTICOLO 239 Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appa sezione 5 Cofinanziamenti
Art. 200 ARTICOLO 200 1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi finanziari della Comunità possono ser sezione 6 Microprogetti
Art. 201 ARTICOLO 201 1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, Art. 202 ARTICOLO 202 1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità d sezione 7 Aiuto d'urgenza e aiuto ai profughi e ai rimpatriati
Art. 203 ARTICOLO 203 1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a d Art. 204 ARTICOLO 204 1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpa Art. 205 ARTICOLO 205 1. Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 203 e 204, nell'am sezione 8 Piccole e medie imprese
Art. 206 ARTICOLO 206 1. La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli S Protocollo N. 1
titolo I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 1 PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai meto Art. 2 ARTICOLO 2 Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP, nella Comuni Art. 3 ARTICOLO 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono con Art. 4 ARTICOLO 4 Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute Art. 5 ARTICOLO 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono consider titolo II METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 6 ARTICOLO 6 1. a) la prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente proto Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360