Art. 3
3 / 5In vigore dal 13 apr 1986
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorchè questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale.
Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;103#art-3