Art. 13 · LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42

Art. 13

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42

In vigore dal 15 mar 1986
(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1986, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1). 3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1986, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2). 4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1986, a favore dei quali e data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell', secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. I, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima. 5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1986, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall' della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117. 6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1986, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell', secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima. 7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1986, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall' della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.
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