Art. 26
Titolo X

Art. 26

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In vigore dal 28 feb 1986
Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell' della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi.
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