Art. 15
Consiglio

Art. 15

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In vigore dal 23 feb 1986
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso è concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo è prorogato automaticamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza. Nondimeno, possono essere, in ogni momento, apportate modifiche all'accordo qualora le parti contraenti lo decidano per tener conto delle nuove situazioni e dell'evoluzione delle politiche.
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