Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 gen 2000
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottemperà ad un ordine, diverso da quello previsto nell'articolo 1201-bis, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorità in conformitaalle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai sensi dell'articolo 3-bis, lettera b), della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone. Con le stesse sanzioni è punito il comandante di un aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformità a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato. Si applica il terzo comma dell'articolo 1201-bis del codice della navigazione. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;32#art-5