Art. 19 · LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

Art. 19

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

In vigore dal 14 apr 1987
Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell' della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a. - attività e servizi di natura industriale e commerciale, esercitati in regime di esclusiva . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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