Art. 11 · LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

Art. 11

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione 1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica dirigenziale. 2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione. 3. L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti. 4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli. 5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore, con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio, nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso. 6. Il Ministro della pubblica istruzione può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.
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