Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 dic 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
Il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-18;755#art-1