Art. 3
Trattato

Art. 3

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In vigore dal 29 dic 1985
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri stati firmatari.
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