Art. 8
Protocollo n. 1Parte SECONDA

Art. 8

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In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese versano rispettivamente le somme di 91.339.340 ECU e di 12.040.186 ECU, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli stati membri alla data del 1 gennaio 1986, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione. 2. Per quanto concerne la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo degli aumenti di capitale deciso il 15 giugno 1981 e l'11 giugno 1985, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese parteciperanno proporzionalmente e secondo lo scadenzario adottato per questi aumenti di capitale. 3. Le somme da versare, a norma del paragrafo 1 e a titolo della parte che rimane da versare e titolo dell'aumento del capitale deciso il 15 giugno 1981, corrispondono alle quote di capitale che i nuovi stati membri devono versare calcolate secondo le disposizioni dell' del protocollo sullo statuto della Banca, che fissavano al 10,17857639% del capitale sottoscritto la percentuale che gli stati membri dovevano versare prima dell'aumento del capitale deciso l'11 giugno 1985, di cui al paragrafo 2.
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