Art. 6
Protocollo N. 2Parte SECONDA

Art. 6

427 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. I prodotti originari del territorio doganale della Comunità beneficiano, alla loro importazione nelle Isole Canarie o a Ceute e Melilla, dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nonché la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" esistente nelle Isole Canarie, sono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale delle Comunità, secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli dell'atto di adesione. 3. La tassa detta "arbitrio insular - tariffa especial" delle Isole Canarie è abolita nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale della Comunità il 1 marzo 1986. Tuttavia, detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato B, ad un'aliquota corrispondente al 90% dell'aliquota indicate di fronte a ciascuno di questi prodotti in detto elenco, a condizione che quest'aliquota ridotta sia applicata uniformemente a tutte le importazioni dei prodotti in questione originari dall'insieme del territorio doganale della Comunità. La tassa sarà abolita al più tardi il 1 gennaio 1993, salvo se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide una proroga in ragione dell'evoluzione della situazione economica nelle Isole Canarie per ciascuno dei prodotti in questione. La tassa in questione non può essere in nessun momento superiore al livello della tariffa doganale spagnola quale è modificata in vista della progressiva applicazione della tariffa doganale comune.
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