Protocollo N. 9›Parte SECONDA
Art. 5
446 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A,
oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 1, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all', paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.
2. Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto
alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 9, la Commissione fissa, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall', paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-5-4