Protocollo N. 2›Parte SECONDA
Art. 5
426 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora l'applicazione del regime di cui all', paragrafo 2, conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori della Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale della Comunità a condizioni particolari.
2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla l'importazione di un prodotto originario delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata in uno o più stati membri, la Commissione, su richiesta di uno stati membro o di sua iniziativa, può prendere le misure appropriate.
Storico versioni
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