Art. 5
Protocollo N. 2Parte SECONDA

Art. 5

426 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora l'applicazione del regime di cui all', paragrafo 2, conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori della Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale della Comunità a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla l'importazione di un prodotto originario delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata in uno o più stati membri, la Commissione, su richiesta di uno stati membro o di sua iniziativa, può prendere le misure appropriate.
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