Protocollo N. 17›Parte SECONDA
Art. 4
452 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Previa notifica alla Commissione, la Repubblica portoghese può
applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato D alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante nell'allegato A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-4-5