Art. 4
Protocollo N. 17Parte SECONDA

Art. 4

452 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Previa notifica alla Commissione, la Repubblica portoghese può applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato D alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante nell'allegato A.
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