Protocollo N. 2›Parte SECONDA
Art. 4
425 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. I prodotti agricoli elencati nell'allegato A, originari delle Isole Canarie, beneficiano, alle condizioni definite nel presente articolo, alla loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali entro il limite dei contingenti tariffari calcolati sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati negli anni 1982, 1983, 1984, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e della Comunità nella sua composizione attuale:
a) fino al 31 dicembre 1995 i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e fino al 31 dicembre 1992 gli altri prodotti in questione beneficiano:
- nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali, senza applicazione, se del caso, del sistema dei prezzi di riferimento;
- nel rimanente territorio doganale della Comunità, di condizioni uguali a quelle adottate per gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, a condizione che sia rispettato il sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili.
b) A decorrere dal 1 gennaio 1996, i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e a decorrere dal 1 gennaio 1993 gli altri prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunità, nel rispetto del sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in tempo utile le disposizioni per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti dal 1 gennaio 1986.
2. a) In deroga al paragrafo 1, le banane della voce n. 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie delle Isole Canarie, beneficiano, alla loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali. Le banane importate sotto questo regime non possono essere considerate in libera pratica in detta parte della Spagna ai sensi dell' del trattato CEE, se esse vengono rispedite in un altro stato membro.
b) Fino al 31 dicembre 1995, il Regno di Spagna può mantenere per le banane di cui alla lettera a), importate dagli altri stati membri, le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente che esso applicava all'importazione di questi prodotti sotto il regime nazionale precedente.
In deroga all', paragrafo 2 dell'atto di adesione e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto, il Regno di Spagna può mantenere, nella misura strettamente necessaria per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale, restrizioni quantitative all'importazione per le banane di cui alla lettera a) importate dai paesi terzi.
Storico versioni
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