Art. 3
Protocollo N. 3Parte SECONDA

Art. 3

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In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all', il Regno di Spagna stabilisce per i prodotti originari del Portogallo ripresi nell'allegato B, dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1990, massimali tariffari a dazio nullo. Se i quantitativi previsti per ogni massimale sono raggiunti, il Regno di Spagna può reintrodurre, fino al termine dell'anno civile in corso, dei dazi doganali; questi sono allora pari a quelli che il Regno di Spagna applica, in quello stesso momento, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale. Il volume dei massimali per l'anno 1986 è indicato nell'allegato B ed il ritmo annuo d'aumento progressivo è il seguente: - 1987: 10%, - 1988: 12%, - 1989: 14%, - 1990: 16%. L'aumento è aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto. 2. Il regime dei massimali tariffari previsto al paragrafo 1 è anche applicabile per l'anno 1990 ai prodotti tessili figuranti nell'allegato C. 3. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese potranno sottoporre fino al 31 dicembre 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato B ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. Il Regno di Spagna può assoggettare per il 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato C ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non potrà subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglia statistica.
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