Art. 3
Protocollo N. 2Parte SECONDA

Art. 3

424 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. I prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 e sottovoci 05.15 A, 23.01 B della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, del regime definito in appresso, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e della Comunità nella sua composizione attuale. - Se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale delle Comunità, beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali. Non possono essere considerati in libera pratica in questa parte della Spagna ai sensi dell' del trattato CEE, se essi vengono rispediti in un altro stato membro. - Se vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall' dell'atto di adesione, a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 e a decorrere dal 1 gennaio 1996 le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunità, nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983, 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità o esportati nella Comunità nella sua composizione attuale. L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità, nel quadro di tali contingenti tariffari, sarà subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta annualmente le disposizioni recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalità previste nei paragrafi 1 e 2. Per il 1986, il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione dei contingenti al 1 gennaio 1986.
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