Art. 2
Protocollo N. 22Parte SECONDA

Art. 2

463 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Nei settori in cui la Repubblica portoghese mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli stati membri della Comunità e purchè non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica portoghese incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-2-8